Con l’avvenuta pubblicazione del provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22/12/2010 si è data concreta attuazione alla disciplina introdotta dall’art. 21 del DL 78/2010, in merito agli obblighi di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.
Le nuove regole per le comunicazioni delle operazioni IVA individuano soggetti, termini e modalità di trasmissione delle operazioni IVA, secondo cui tutti i soggetti passivi IVA dovranno comunicare alle Entrate cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti risultano di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.
Per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, il limite viene fissato a 3.600 euro, al lordo dell'Iva (obbligo di annotazione del codice fiscale del cliente sullo scontrino). Per l'anno solare 2010, il limite viene elevato a 25.000 euro e riguarda solo le operazioni soggette a obbligo di fattura.
Ciò significa che solo dal 2011 inizieranno ad essere applicati i limiti di 3.000 e 3.600 euro. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che dovranno essere comunicate le operazioni non soggette a fattura solo con riferimento a quelle effettuate dal primo maggio 2011.
Le comunicazioni andranno inviate entro il 31 ottobre 2011, relativamente alle operazioni del 2010 e poi entro il 30 aprile di ogni anno. Escluse dall'obbligo di comunicazione sono importazioni ed esportazioni, operazioni con soggetti economici ubicati nei Paesi cosiddetti black list, operazioni che sono già state oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, come quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari.
Sulla comunicazione dovrà essere riportata partita Iva o codice fiscale, mentre i soggetti non residenti privi di codice fiscale dovranno fornire i propri dati, riportando cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.
AGGIORNAMENTO DEL 26/04/2011
Per le sole operazioni relative alle cessioni per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura (cessioni documentate da scontrino o ricevuta), il termine iniziale dal quale è necessario acquisire i dati del cliente è il 01/07/2011.
Per le operazioni effettuate fino al 30/06/2011 alcun obbligo è previsto.
Inizialmente il termine previsto era il 01/05/2011 ma il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 2011/59327, ha disposto il rinvio al 01/07/2011,ciò per consentire l'adozione di strumenti tecnologici idonei a rendere esenti le comunicazioni relative ad operazioni che si sono concluse mediante l'utilizzo di moneta elettronica.
Dott. Alfredo Cardi