DOPO LE MACCHINE IL RUOLO METTE LE GANASCE ANCHE ALLE COMPENSAZIONI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/02/2011 del Decreto del Ministero delle Finanze del 10/02/2011 e l’emanazione della successiva Risoluzione n. 18/E del 21/02/2011, è di fatto entrato a pieno regime il divieto di compensazione in F/24 di crediti erariali nell’ipotesi di esistenza di debiti della stessa natura risultanti da ruoli già scaduti d’importo complessivo superiore a € 1.500,00.

Dal 01/01/2011, pertanto, in presenza di debiti per imposte erariali (Iva, Irpef, Ires, Irap e le addizionali) contenuti in ruoli già scaduti d’importo superiore a € 1.500,00, sarà possibile utilizzare in compensazione, con il modello F/24, crediti della medesima natura, solo dopo aver estinto il debito verso il concessionario.

Con la risoluzione 18/E sono state individuate le modalità da seguire per “pagare” l’importo iscritto a ruolo per imposte erariali mediante l’utilizzo del credito della stessa natura.

In poche parole chi ha cartelle esattoriali scadute per imposte erariali sopra i 1.500,00 euro, potrà, anzi dovrà, utilizzare una parte del credito per saldare il conto con l’agente della riscossione e poi sfruttare il residuo per pagare le imposte dovute.

Non rilevano, ai fini del divieto di compensazione, l’esistenza di debiti scaduti iscritti a ruolo diversi dalle imposte erariali, quali per esempio, i contributi previdenziali, i contributi assicurativi, l’ici, ecc…

Così come chiarito con la circolare n. 13/E del 11/03/2011, per chi provvede ad effettuare una indebita compensazione è prevista una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali, oltre accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Pertanto, in prima battuta, la sanzione è misurata sull'intero ammontare del debito, ma trova un limite nell'importo compensato.  

Per esempio chi ha un debito scaduto per imposte erariali pari a € 30.000,00 e utilizza indebitamente in compensazione un credito irpef per € 20.000,00, è soggetto a una sanzione pari a € 15.000,00 (50% di 30.000,00), se invece, a parità di debito, il credito indebitamente utilizzato è pari a € 10.000,00, interviene la clausola di salvaguardia e la sanzione da € 15.000,00 scende a € 10.000,00  in quanto la sanzione ordinaria calcolata sul debito scaduto, risulterebbe superiore all'importo compensato.

Considerato che il nostro ufficio provvede ad effettuare le compensazioni in modalità “automatica”, sarà cura di ogni cliente verificare presso gli uffici dell’agente della riscossione l’esistenza di debiti per imposte erariali superiori a € 1.500,00 e comunicarceli con la massima sollecitudine.

In assenza di comunicazione questo ufficio s'intende sollevato da eventuali sanzioni conseguenti a indebite compensazioni. 

Dott. Alfredo Cardi

Ultimo aggiornamento del 22/03/2011